SISTRI – Pubblicato il decreto di modifica al D.M. n. 52/2011

Pubblicato il 19-01-2012

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 5), il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2011, n. 219, recante “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.

La gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI non è più limitata al solo Comando Carabinieri tutela ambiente, ma viene estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri (art. 1, comma 2).

Viene precisata la definizione di “unità locale” e di “unità operativa” ai fini del rilascio della chiavetta USB (art. 2, comma 1).

Sarà possibile, per gli operatori, di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte (art. 8, comma 1.bis).

Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta (art. 9, comma 2).

Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI (art. 10, comma 3).

Il nuovo decreto ministeriale abroga e sostituisce gli allegati IA (procedura d'iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede SISTRI).

Si segnala in particolare l'introduzione del nuovo dispositivo USB per l'interoperabilità.

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