Raccolta e trasporto di rifiuti propri – Cancellazione dall’Albo - Adempimenti a carico delle Sezioni regionali e provinciali

Pubblicato il 10-01-2012

Avevamo precedentemente newsletter ricordato che i soggetti iscritti all’Albo nazionale ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prima del 14 aprile 2008 per le attività di:

  • raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
  • raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno

erano tenuti ad aggiornare la propria iscrizione, entro il 27 dicembre 2011, pena la cancellazione dall’Albo.


Il Comitato nazionale ha emanato la Circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 1461/ALBO/PRES, con la quale ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011
, dandone comunicazione al Comitato Nazionale. Quest’ultimo, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione il cui comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La cancellazione dall’Albo decorrerà dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla suddetta delibera ricognitiva del Comitato Nazionale

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