Installazione di impianti – Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori.
In allegato alla circolare il Ministero ha riportato il Parere del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2012, n. 319/2012, appositamente interpellato sulla materia dallo stesso Ministero.
Il Consiglio di Stato cerca di districare una matassa piuttosto ingarbugliata dovuta al fatto della vigenza di due disposizioni (art. 16, L. n. 46/1990 e art. 15, D.M. n. 37/2008) che non sembrano compatibili in quanto ciascuno prevede sanzioni molto diverse. Quale la disciplina prevalente?
Rimane tuttavia necessario, secondo il Consiglio di Stato, un intervento legislativo che elimini il palese conflitto tra norme.
Per l’installazione di impianti elettronici per l’allontanamento incruento dei volatili nell’ambito delle pertinenze di edifici è necessario essere in possesso del riconoscimento della lettera B, eventualmente limitata alla sola attività di installazione di impianti elettronici.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 16 febbraio 2012, Prot. 0032838, inviato alla Camera di Commercio di Ravenna



