Autoriparatori - Veicoli fuori uso – Novità dalla legge comunitaria 2010

Pubblicato il 19-01-2012

Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, avranno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta. Il produttore dei componenti del veicolo dovrà, inoltre, mettere a disposizione degli impianti di trattamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

È quanto previsto all’articolo 23 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010).

Detto articolo, attraverso la modifica diretta dell’articolo 5, comma 15 e dell’art. 10, comma 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), ha trasformato in obbligo quella che prima rappresentava una facoltà.

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